Conosciamo meglio le nuove misure contenute nel DPCM 3 Novembre 2020 per il contenimento del contagio da Covid-19 in vigore dal 6 Novembre fino al prossimo 3 Dicembre 2020
Cosa cambia per le attività di mediazione immobiliare
In Italia, dal 6 novembre sono entrate in vigore le nuove misure urgenti contenute nel DPCM 3 Novembre 2020 atte a confermare parte delle disposizioni del Decreto-Legge 25 marzo 2020 e ad introdurre ulteriori prescrizioni al fine di fronteggiare e limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Dette disposizioni per il contenimento del contagio resteranno in vigore fino al prossimo 3 Dicembre 2020, fatte salve ulteriori proroghe o modifiche che si dovessero rendere necessarie.
Cosa dice il nuovo decreto e quali sono le conseguenze per gli agenti immobiliari
Il nuovo decreto impone una sorta di “lockdown selettivo“, ossia vigeranno regole di base valide per tutta Italia ma, a seconda della situazione di gravità di ciascuna regione, potranno essere applicate ulteriori restrizioni automatiche. Il nuovo DPCM introduce una divisione del territorio nazionale in regioni rosse, arancioni e gialle sulla base di diversi scenari di criticità, suscettibili di eventuali cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica.
Nonostante dubbi, incertezze e interrogativi che la situazione porta con sé, ci sono anche buone notizie per quanto riguarda le attività di mediazione immobiliare, mediazione merceologica e mediazione creditizia.
La FIAIP (Associazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti) in una nota ufficiale, ha precisato che nell’ultimo decreto non sono previste misure specifiche rivolte alle predette attività, in quanto non sono state oggetto di sospensione, né oggetto di provvedimenti particolari. Pertanto, potranno proseguire nel loro esercizio, ovviamente, nel rispetto di tutte le disposizioni di carattere generale contenute nel DPCM.
Resta, quindi, immutata la possibilità di operare, indipendentemente dalla categoria di rischio del colore delle zone, nel rispetto delle normative vigenti e di verificare le eventuali ordinanze regionali e/o comunali a cui faranno fede eventuali misure restrittive. Infatti, trattandosi di spostamenti dovuti al lavoro, questi rimangono giustificati anche nelle aree in cui il rischio è considerato maggiore.
Nelle zone gialle, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di prevenzione dei contagi, l’attività delle agenzie immobiliari può continuare come prima senza necessità di giustificare gli spostamenti mediante l’autocertificazione. Invece, nelle zone arancioni o rosse, le agenzie devono giustificare tutti gli spostamenti sempre mediante l’autocertificazione.
Regole per gli agenti immobiliari e per la clientela
Visite e sopralluoghi finalizzati alla valutazione degli immobili sono, pertanto, consentite per comprovate esigenze lavorative, l’importante è che vengano seguite le regolari norme di prevenzione igenico-sanitarie e il distanziamento sociale, nonché le disposizioni locali volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il cliente che deve raggiungere l’agenzia o il luogo della visita previo appuntamento dovrà, comunque, munirsi di autocertificazione specificando come motivo dello spostamento “Appuntamento/visita con finalità di valutazione, locazione, acquisto o vendita di un immobile con servizio dell’agenzia X”.
A seguire tutte le regole di buon senso e le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di intermediazione:
- mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- igienizzare le mani e indossare i dispositivi di protezione individuale;
- misurare la temperatura;
- evitare assembramenti;
- se possibile, preferire modalità di comunicazione e di svolgimento delle attività a distanza e/o effettuare una prima visita virtuale e successivamente programmare una visita sul posto.